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DENOMINAZIONE – SEDE
Art. 1
E' costituita, l’associazione
Culturale, Ambientale e Ricreativa denominata
“TORRE ALTILIA ”, con sede nel Comune di Altilia (CS), Via Convento, N° 1. Ogni
cambio di sede non comporta variazioni di statuto.
Questa associazione promuove lo sviluppo, la
collaborazione ed il coordinamento al fine di attuare gli scopi e le attività.
FINALITÀ - SCOPI
Art. 2
L’Associazione è un centro permanente di vita
associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed
opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi.
Art. 3
L'Associazione, si propone:
a)
di promuovere la
partecipazione dei propri soci alla vita della comunità, per attuare la
diffusione della cultura e di altri strumenti di comunicazione per lo sviluppo
delle conoscenze, la elaborazione e l’organizzazione di occasioni fra i vari
soggetti;
b)
di favorire la promozione e
lo sviluppo sul territorio di iniziative idonee nel settore, culturale, storico,
ambientale, ricreativo, sociale, informatico e gastronomico;
c)
di collaborare nel settore
di cui alla precedente lettera “B” con enti, autorità ed altre associazioni;
d)
di fornire materiale
informativo a tutti gli associati, così come, a chi ne faccia richiesta, fornire
informazioni sulle novità del settore e sulla vita dell’associazione;
e)
di promuovere e svolgere
studi e ricerche tese alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
f)
di promuovere interscambi con gli Altiliesi emigrati, nonché tutte le iniziative che possono stimolare il
progresso civile culturale e sociale della comunità Altiliese.
Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di
operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’associazione
si propone di svolgere iniziative ed attività anche su progetti e gruppi di
lavoro in particolare mediante il coinvolgimento di Enti, Associazioni,
Organizzazioni, Privati e delle Istituzioni Pubbliche, nonché promuovere
organizzare e gestire direttamente: convegni, incontri, seminari, pubblicazioni
ed edizioni su ogni supporto, rassegne, mostre divulgative e/o didattiche e
compiere ogni e qualsiasi operazione avente pertinenza con gli scopi
associativi, accettare donazioni ed eredità.
Potrà inoltre svolgere anche altre attività
diverse da quelle sopra indicate, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui
all'art. 6 del D.Lgs. n. 460/1997 ai fini della perdita della qualifica.
SOCI
Art. 4
Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne
condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato,
salvo le ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate dal presente
Statuto, e non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione
alla vita associativa.
Tutti coloro che vogliono iscriversi
all'associazione dovranno presentare regolare domanda e provvedere al versamento
della relativa quota associativa.
La quota associativa non può essere trasferita e
non è rivalutabile.
Il numero dei soci è illimitato.
I soci si dividono in:
Soci fondatori:
persone, enti ed organizzazioni private che sono
intervenute alla costituzione dell’associazione;
Soci ordinari:
tutti coloro che vogliono partecipare alla vita
ed alla attività della associazione
Soci onorari:
sono quelle persone alle quali l’Associazione
deve particolare riconoscenza; i soci onorari vengono nominati dall’assemblea
ordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo; inoltre sono esenti dal
pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri
tipi di soci, come se pagassero regolarmente i contributi sociali;
La qualifica di Socio dà diritto:
·
a partecipare a tutte le
attività promosse dall'Associazione;
·
a partecipare alla vita
associativa nel suo complesso, ad esercitare in sede assembleare, per gli
associati maggiori di età, il proprio diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'Associazione;
·
ad essere eletti membri del
Consiglio Direttivo;
·
frequentare i locali
dell'Associazione;
·
ricevere eventuali
pubblicazioni dell'Associazione.
I Soci sono tenuti:
·
all'osservanza dello Statuto
del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
·
al pagamento della quota
associativa.
I Soci sono obbligati a versare un contributo
associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota
dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con Delibera del
Consiglio Direttivo.
RECESSO – ESCLUSIONE
Art. 5
La qualifica di Socio si perde per recesso od
esclusione.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio
Direttivo nei confronti del Socio:
che non ottemperi alle disposizioni del presente
Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi
dell'Associazione;
che, senza giustificato motivo, si
renda moroso nel versamento del contributo annuale;
che svolga o tenti di svolgere
attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
che, in qualche modo, arrechi danni
gravi, anche morali, all'associazione.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione
nel libro dei soci.
Le deliberazioni prese in materia di recesso,
decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante
lettera.
I soci receduti od esclusi non hanno diritto al
rimborso del contributo associativo annuale versato.
RISORSE ECONOMICHE
Art. 6
Le risorse economiche dell’associazione sono date da:
a.
quote e contributi degli
associati;
b.
eredità e donazioni;
c. contributi da Enti Pubblici
e Privati, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d.
eventuali altri contributi
di organismi;
e.
erogazioni liberali degli
associati e di terzi;
f.
entrate derivanti da
iniziative finalizzate al proprio finanziamento;
g.
altre entrate compatibili
con le finalità sociali;
PATRIMONIO E AVANZI DI GESTIONE
Art. 7
Il Patrimonio
dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali oblazioni,
contributi o liberalità, donazioni, lasciti testamentari che pervenissero
all'Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali.
Costituiscono inoltre il Patrimonio comune
tutti i beni mobili, immobili ecc. acquistati con gli introiti di cui sopra.
Art. 8
L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi
di gestione ma non può in nessun caso ripartire fra gli associati, anche in modo
indiretto, gli stessi, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.
Gli eventuali residui attivi dovranno essere
reimpiegati negli esercizi successivi a fini istituzionali, salvo quanto
disposto dalla vigente normativa in caso di scioglimento, come previsto all’art.
13 del presente Statuto.
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 9
L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31
Dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico-finanziario.
Il documento così redatto deve essere
successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio.
Al fine di fornire idonea pubblicità al
rendiconto economico-finanziario lo stesso dovrà rimanere depositato presso la
sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 10
L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da
tutti i Soci. Indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte
fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed
esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano
coerenti con le linee di politica culturale e ricreativa, che il presente
Statuto contiene.
Le Assemblee possono essere ordinarie e
straordinarie; le assemblee sono convocate con annuncio scritto esposto nella
sede dell'Associazione e deve contenere gli argomenti posti in discussione.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata
almeno una volta all'anno, entro i primi quattro mesi dell'anno per deliberare
sui seguenti punti:
approvazione del Rendiconto
Economico-Finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
nomina del Consiglio Direttivo
e di eventuali altre cariche sociali;
approvazione degli indirizzi
generali dell'Associazione.
L'Assemblea Straordinaria è convocata:
1. tutte le volte che il Consiglio
Direttivo lo reputi necessario;
2. ogni qualvolta ne facciano
richiesta motivata almeno 1/10 dei soci;
3. l'assemblea dovrà avere luogo
entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L'Assemblea Straordinaria delibera
in merito a:
modifiche allo Statuto Sociale;
scioglimento dell'Associazione;
su tutti quegli argomenti non di competenza dell'Assemblea
Ordinaria.
Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con
il versamento delle quote associative. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia
l'importo della quota posseduta.
In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria
che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci
più uno. In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le
questioni poste all'ordine del giorno.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo
Statuto in base alle proposte del Consiglio Direttivo è indispensabile il voto
della metà più uno.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di 3 ad un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci e resta in carica 1 anno.
Tutti i suoi membri sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare
uno o più consiglieri si provvede alla loro sostituzione nella prima Assemblea e
comunque fino a tale data il Consiglio, purché resti in carica la maggioranza,
può continuare a decidere.
E' di competenza del Consiglio Direttivo:
redigere il Rendiconto
consuntivo Economico-Finanziario di ogni esercizio;
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il
Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
Il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento il
Vice Presidente, hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e
in giudizio.
Il Consiglio si riunisce su invito del
Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando lo
richiedono in forma scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri.
Gli avvisi di convocazione devono essere spediti
entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le adunanze e dovranno
contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti
è composto da due membri eletti dall'Assemblea dei soci all’interno
dell’Associazione, controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione
e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto.
Non è necessario la loro
iscrizione all'apposito Albo dei Revisori.
Art. 13
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non
danno diritto ad alcun compenso, salvo il diritto al solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 14
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti degli
associati aventi diritto al voto.
Art. 15
E' fatto obbligo per l'Associazione in
scioglimento di devolvere il suo Patrimonio,, ad altra associazione con analoga
finalità ovvero a fini di utilità sociale.
E' fatta salva qualsiasi altra destinazione
imposta dalla Legge.
Art. 16
Per tutto quanto non previsto dal presente
Statuto troveranno applicazione le norme del Codice Civile e dalle normative in
materia.
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