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Atto costitutivo

 

 

LTILIAORRE    A
T

 

 

 

 

 

 

 

 

      ASSOCIAZIONE CULTURALE, AMBIENTALE E  RICREATIVA

87040  Altilia (CS)

 

 

 

 

                                                        DENOMINAZIONE – SEDE

 

Art.  1

E' costituita, l’associazione Culturale, Ambientale e Ricreativa denominata “TORRE ALTILIA ”, con sede nel Comune di Altilia (CS), Via Convento, N° 1. Ogni cambio di sede non comporta variazioni di statuto.

Questa associazione promuove lo sviluppo, la collaborazione ed il coordinamento al fine di attuare gli scopi e le attività.

 

                                                               FINALITÀ - SCOPI

 

Art.  2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

 

 

Art.  3

L'Associazione, si propone:

a)      di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità, per attuare la diffusione della cultura e di altri strumenti di comunicazione per lo sviluppo delle conoscenze, la elaborazione e l’organizzazione di occasioni fra i vari soggetti;

b)      di favorire la promozione e lo sviluppo sul territorio di iniziative idonee nel settore, culturale, storico, ambientale, ricreativo, sociale, informatico  e gastronomico;

c)      di collaborare nel settore di cui alla precedente lettera “B” con enti, autorità ed altre associazioni;

d)      di fornire materiale informativo a tutti gli associati, così come, a chi ne faccia richiesta, fornire informazioni sulle novità del settore e sulla vita  dell’associazione;

e)      di promuovere e svolgere studi e ricerche tese alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;

f)    di promuovere interscambi con gli Altiliesi emigrati, nonché tutte le iniziative che possono stimolare il progresso civile  culturale e sociale  della comunità Altiliese.

 Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi  a valenza collettiva, l’associazione si propone di svolgere iniziative ed attività anche su progetti e gruppi di lavoro in particolare mediante il coinvolgimento di Enti, Associazioni, Organizzazioni, Privati e delle Istituzioni Pubbliche, nonché promuovere organizzare e gestire direttamente: convegni, incontri, seminari, pubblicazioni ed edizioni su ogni supporto, rassegne, mostre divulgative e/o didattiche e compiere ogni e qualsiasi operazione avente pertinenza con gli scopi associativi, accettare donazioni ed eredità.

Potrà inoltre svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 460/1997 ai fini della perdita della qualifica.

 

 

                                                                        SOCI

Art.  4

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate dal presente Statuto, e non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

Tutti coloro che vogliono  iscriversi all'associazione dovranno presentare regolare domanda e provvedere al versamento della relativa quota associativa.

La quota associativa non può essere trasferita e non è rivalutabile.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si dividono in:

Soci fondatori: persone, enti ed organizzazioni private che sono intervenute alla costituzione dell’associazione;

Soci ordinari: tutti coloro che vogliono partecipare alla vita ed alla attività della associazione

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza; i soci onorari vengono nominati dall’assemblea ordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo; inoltre sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci, come se pagassero regolarmente i contributi sociali;

La qualifica di Socio dà diritto:

·         a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

·         a partecipare alla vita associativa nel suo complesso, ad esercitare    in sede assembleare, per gli associati maggiori di età, il proprio diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

·         ad essere eletti membri del Consiglio Direttivo;

·         frequentare i locali dell'Associazione;

·         ricevere eventuali pubblicazioni dell'Associazione.

I Soci sono tenuti:

·         all'osservanza dello Statuto del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

·         al pagamento della quota associativa.

I Soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con Delibera del Consiglio Direttivo.

 

RECESSO – ESCLUSIONE

Art.  5

La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

dell'Associazione;

che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;

che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

 

RISORSE ECONOMICHE

Art. 6

Le risorse economiche dell’associazione sono date da:

a.      quote e contributi degli associati;

b.      eredità e donazioni;

c.    contributi da Enti Pubblici e Privati, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d.      eventuali altri contributi di organismi;

e.       erogazioni liberali degli associati e di terzi;

f.        entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento;

g.      altre entrate compatibili con le finalità sociali;

 

                                                  PATRIMONIO E AVANZI DI GESTIONE

Art.  7

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità, donazioni, lasciti testamentari che pervenissero all'Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

Costituiscono inoltre il  Patrimonio comune tutti i beni  mobili, immobili ecc. acquistati con gli introiti di cui sopra.

 

Art.  8

L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso ripartire fra gli associati, anche in modo indiretto, gli stessi, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali residui attivi dovranno essere reimpiegati negli esercizi successivi a fini istituzionali, salvo quanto disposto dalla vigente normativa in caso di scioglimento, come previsto all’art. 13 del presente Statuto.

 

 

 

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.  9

L'esercizio sociale va dal  1 Gennaio al 31 Dicembre  di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico-finanziario.

Il documento così redatto deve essere successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Al fine di fornire idonea pubblicità al rendiconto economico-finanziario lo stesso dovrà rimanere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

 

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

 

Art.  10

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci. Indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le linee di politica  culturale e ricreativa, che il presente Statuto contiene.

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie; le assemblee sono convocate con annuncio scritto esposto nella sede dell'Associazione e deve contenere gli argomenti posti in discussione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i primi quattro mesi dell'anno per deliberare sui seguenti punti:

     approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

     nomina del Consiglio Direttivo e di eventuali altre cariche sociali;

     approvazione degli indirizzi generali dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

1.   tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

2.   ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 dei soci;

3.   l'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

     modifiche allo Statuto Sociale;

     scioglimento dell'Associazione;

     su tutti quegli argomenti non di competenza dell'Assemblea Ordinaria.

Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto in base alle proposte del Consiglio Direttivo  è  indispensabile il voto della metà più uno.

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

   Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci e resta in carica 1 anno. Tutti i suoi membri sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede alla loro sostituzione nella prima Assemblea e comunque fino a tale data il Consiglio, purché resti in carica la maggioranza, può continuare a decidere.

E' di competenza del Consiglio Direttivo:

     redigere il Rendiconto consuntivo Economico-Finanziario di ogni esercizio;

 

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando lo richiedono in forma scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri.

Gli avvisi di convocazione devono essere spediti entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le adunanze e dovranno contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

                COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

   Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da  due membri eletti  dall'Assemblea dei soci all’interno dell’Associazione, controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto.

Non è necessario la loro iscrizione all'apposito Albo dei Revisori.

 

 

Art. 13

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

 

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 14

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

 

Art. 15

E' fatto obbligo per l'Associazione in scioglimento di devolvere il  suo Patrimonio,, ad altra associazione con analoga finalità ovvero a fini di utilità sociale.

E' fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla Legge.

 

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto troveranno applicazione le norme del Codice Civile e dalle normative in materia.